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DM 37/08 — Impianti all’interno degli edifici

Il DM 22 gennaio 2008 n. 37 (DM 37/08) è il regolamento che ha riordinato la materia dell’installazione degli impianti all’interno degli edifici, sostituendo la precedente Legge 46/90. È la base normativa per la sicurezza, la progettazione, l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti tecnici, sia in edifici pubblici che privati.

Impianti negli edifici Imprese abilitate Di.Co. e Di.Ri.

Ambito di applicazione del DM 37/08

Il Decreto si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso (residenziale, commerciale, industriale, ecc.), purché installati all’interno degli edifici o delle relative pertinenze. Quando l’impianto è collegato alle reti pubbliche di distribuzione, il DM 37/08 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Le principali categorie di impianti

Il DM 37/08 raggruppa gli impianti soggetti alle sue disposizioni in diverse categorie, tra cui:

  • Impianti elettrici: produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, protezione contro le scariche atmosferiche e impianti per automazione di porte, cancelli e barriere.
  • Impianti elettronici: impianti radiotelevisivi, antenne, distribuzione segnali TV, telefono e dati, sistemi di sicurezza (videosorveglianza, antintrusione) e infrastrutture per la fibra ottica.
  • Impianti termici: riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese canne fumarie e sistemi di ventilazione/aerazione dei locali.
  • Impianti idrici e sanitari: distribuzione e utilizzazione dell’acqua all’interno dell’edificio e smaltimento delle acque reflue.
  • Impianti a gas: distribuzione e utilizzazione dei gas combustibili, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e la ventilazione dei locali.
  • Impianti di sollevamento: ascensori, montacarichi, scale mobili e sistemi analoghi per il sollevamento di persone o cose.
  • Impianti di protezione antincendio: impianti di rivelazione, allarme, spegnimento e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Imprese abilitate e responsabilità

Un punto centrale del DM 37/08 è la qualificazione dell’impresa installatrice. L’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti può essere svolta solo da imprese abilitate, iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane.

  • L’impresa deve avere almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti (titolo di studio idoneo e/o esperienza lavorativa documentata).
  • Il responsabile tecnico garantisce che gli impianti siano realizzati secondo la regola dell’arte, applicando le norme tecniche vigenti.
  • Il committente/proprietario ha l’obbligo di affidarsi a imprese abilitate e risponde della scelta del soggetto incaricato.
In pratica: se l’impresa non è abilitata, l’impianto è fuori norma e il cliente rischia problemi su agibilità, assicurazioni e responsabilità in caso di incidente.

Progettazione degli impianti

Il DM 37/08 dà grande peso alla progettazione, che non è un semplice adempimento formale ma lo strumento per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme tecniche.

  • Per determinate tipologie di impianti (es. impianti condominiali, unità immobiliari oltre certe potenze, attività commerciali o produttive) è richiesto un progetto redatto da un professionista abilitato iscritto all’albo (ingegnere, perito, ecc.).
  • Negli altri casi, l’impresa installatrice deve comunque redigere uno schema d’impianto e la relativa documentazione tecnica, proporzionata alla complessità dell’opera.
  • Il progetto e gli schemi devono essere coerenti con le norme tecniche di riferimento (per gli impianti elettrici, ad esempio, la CEI 64-8).
Dal punto di vista operativo è sempre utile mantenere uno schema unifilare aggiornato del quadro e una breve relazione criteri (sezioni dei cavi, protezioni, intervento dei differenziali). Questo semplifica qualsiasi intervento successivo.

Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)

Al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.), documento cardine del DM 37/08.

Cos’è e a cosa serve

  • Attesta che l’impianto è stato realizzato secondo la regola dell’arte, nel rispetto del progetto (se previsto) e delle norme tecniche vigenti.
  • Deve contenere i dati dell’impresa, del committente, l’ubicazione dell’impianto, la descrizione dell’intervento (nuovo, trasformazione, ampliamento) e le norme applicate.
  • Va corredata dai documenti allegati obbligatori: schemi, relazione materiali, eventuale progetto, verbali di prova dove richiesto.

Nei casi previsti, la Di.Co. deve essere depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune. È spesso necessaria per:

  • ottenere il certificato di agibilità dell’immobile;
  • attivare nuove forniture di energia o gas;
  • operazioni di compravendita immobiliare e pratiche edilizie.

Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.)

Per gli impianti realizzati in passato (in particolare nel periodo tra la Legge 46/90 e l’entrata in vigore del DM 37/08) può accadere che la Di.Co. originaria non sia reperibile.

  • In questi casi la normativa prevede la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.), che può essere rilasciata da un professionista abilitato (non dall’installatore).
  • La Di.Ri. si basa su sopralluoghi e accertamenti tecnici e attesta che l’impianto, pur privo di Di.Co. originaria, risponde alla regola dell’arte.

Obblighi del proprietario e manutenzione

Il DM 37/08 non si ferma all’installazione: definisce anche i doveri del proprietario dell’impianto per la sua conservazione nel tempo.

  • Conservare la Dichiarazione di Conformità (o la Di.Ri., se presente) e renderla disponibile in caso di controlli, lavori successivi, pratiche edilizie.
  • Adottare le misure di manutenzione necessarie a mantenere le condizioni di sicurezza dell’impianto, seguendo le istruzioni dei costruttori e dell’installatore.
  • Affidare gli interventi di manutenzione straordinaria (che modificano in modo sostanziale l’impianto) solo a imprese abilitate.

La manutenzione ordinaria, che non altera le caratteristiche dell’impianto e non richiede nuova Di.Co., deve comunque essere effettuata da personale competente e nel rispetto delle istruzioni dei produttori.

Obiettivi e impatto del DM 37/08

L’obiettivo del DM 37/08 è innalzare il livello di sicurezza e qualità degli impianti all’interno degli edifici, riducendo il rischio di:

  • incendi dovuti a difetti impiantistici;
  • folgorazioni e contatti indiretti;
  • fughe di gas e altri eventi pericolosi.

Il Decreto introduce un sistema basato su tracciabilità e responsabilità:

  • l’installatore è responsabile della corretta esecuzione dei lavori e delle dichiarazioni rese;
  • il proprietario è responsabile del mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.
Questa pagina ha scopo divulgativo: per decisioni operative, adempimenti formali o casi dubbi è sempre necessario consultare il testo ufficiale aggiornato del DM 37/08 e rivolgersi a un professionista abilitato.