Il DM 22 gennaio 2008 n. 37 (DM 37/08) è il regolamento che ha riordinato la materia dell’installazione degli impianti all’interno degli edifici, sostituendo la precedente Legge 46/90. È la base normativa per la sicurezza, la progettazione, l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti tecnici, sia in edifici pubblici che privati.
Ambito di applicazione del DM 37/08
Il Decreto si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso (residenziale, commerciale, industriale, ecc.), purché installati all’interno degli edifici o delle relative pertinenze. Quando l’impianto è collegato alle reti pubbliche di distribuzione, il DM 37/08 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Le principali categorie di impianti
Il DM 37/08 raggruppa gli impianti soggetti alle sue disposizioni in diverse categorie, tra cui:
- Impianti elettrici: produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, protezione contro le scariche atmosferiche e impianti per automazione di porte, cancelli e barriere.
- Impianti elettronici: impianti radiotelevisivi, antenne, distribuzione segnali TV, telefono e dati, sistemi di sicurezza (videosorveglianza, antintrusione) e infrastrutture per la fibra ottica.
- Impianti termici: riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese canne fumarie e sistemi di ventilazione/aerazione dei locali.
- Impianti idrici e sanitari: distribuzione e utilizzazione dell’acqua all’interno dell’edificio e smaltimento delle acque reflue.
- Impianti a gas: distribuzione e utilizzazione dei gas combustibili, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e la ventilazione dei locali.
- Impianti di sollevamento: ascensori, montacarichi, scale mobili e sistemi analoghi per il sollevamento di persone o cose.
- Impianti di protezione antincendio: impianti di rivelazione, allarme, spegnimento e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Imprese abilitate e responsabilità
Un punto centrale del DM 37/08 è la qualificazione dell’impresa installatrice. L’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti può essere svolta solo da imprese abilitate, iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane.
- L’impresa deve avere almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti (titolo di studio idoneo e/o esperienza lavorativa documentata).
- Il responsabile tecnico garantisce che gli impianti siano realizzati secondo la regola dell’arte, applicando le norme tecniche vigenti.
- Il committente/proprietario ha l’obbligo di affidarsi a imprese abilitate e risponde della scelta del soggetto incaricato.
Progettazione degli impianti
Il DM 37/08 dà grande peso alla progettazione, che non è un semplice adempimento formale ma lo strumento per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme tecniche.
- Per determinate tipologie di impianti (es. impianti condominiali, unità immobiliari oltre certe potenze, attività commerciali o produttive) è richiesto un progetto redatto da un professionista abilitato iscritto all’albo (ingegnere, perito, ecc.).
- Negli altri casi, l’impresa installatrice deve comunque redigere uno schema d’impianto e la relativa documentazione tecnica, proporzionata alla complessità dell’opera.
- Il progetto e gli schemi devono essere coerenti con le norme tecniche di riferimento (per gli impianti elettrici, ad esempio, la CEI 64-8).
Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)
Al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.), documento cardine del DM 37/08.
Cos’è e a cosa serve
- Attesta che l’impianto è stato realizzato secondo la regola dell’arte, nel rispetto del progetto (se previsto) e delle norme tecniche vigenti.
- Deve contenere i dati dell’impresa, del committente, l’ubicazione dell’impianto, la descrizione dell’intervento (nuovo, trasformazione, ampliamento) e le norme applicate.
- Va corredata dai documenti allegati obbligatori: schemi, relazione materiali, eventuale progetto, verbali di prova dove richiesto.
Nei casi previsti, la Di.Co. deve essere depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune. È spesso necessaria per:
- ottenere il certificato di agibilità dell’immobile;
- attivare nuove forniture di energia o gas;
- operazioni di compravendita immobiliare e pratiche edilizie.
Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.)
Per gli impianti realizzati in passato (in particolare nel periodo tra la Legge 46/90 e l’entrata in vigore del DM 37/08) può accadere che la Di.Co. originaria non sia reperibile.
- In questi casi la normativa prevede la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.), che può essere rilasciata da un professionista abilitato (non dall’installatore).
- La Di.Ri. si basa su sopralluoghi e accertamenti tecnici e attesta che l’impianto, pur privo di Di.Co. originaria, risponde alla regola dell’arte.
Obblighi del proprietario e manutenzione
Il DM 37/08 non si ferma all’installazione: definisce anche i doveri del proprietario dell’impianto per la sua conservazione nel tempo.
- Conservare la Dichiarazione di Conformità (o la Di.Ri., se presente) e renderla disponibile in caso di controlli, lavori successivi, pratiche edilizie.
- Adottare le misure di manutenzione necessarie a mantenere le condizioni di sicurezza dell’impianto, seguendo le istruzioni dei costruttori e dell’installatore.
- Affidare gli interventi di manutenzione straordinaria (che modificano in modo sostanziale l’impianto) solo a imprese abilitate.
La manutenzione ordinaria, che non altera le caratteristiche dell’impianto e non richiede nuova Di.Co., deve comunque essere effettuata da personale competente e nel rispetto delle istruzioni dei produttori.
Obiettivi e impatto del DM 37/08
L’obiettivo del DM 37/08 è innalzare il livello di sicurezza e qualità degli impianti all’interno degli edifici, riducendo il rischio di:
- incendi dovuti a difetti impiantistici;
- folgorazioni e contatti indiretti;
- fughe di gas e altri eventi pericolosi.
Il Decreto introduce un sistema basato su tracciabilità e responsabilità:
- l’installatore è responsabile della corretta esecuzione dei lavori e delle dichiarazioni rese;
- il proprietario è responsabile del mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.